TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 â Costituzione, durata e sede
Ă costituita lâAssociazione denominata âAssociazione Culturale FUJI - Associazione di Promozione Sociale o APSâ, di seguito denominata semplicemente Associazione.
LâAssociazione utilizza quale acronimo âAssociazione Culturale FUJI - APS.
LâAssociazione utilizzerĂ negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico lâindicazione di âAssociazione Culturale FUJI - Associazione di promozione socialeâ o âAssociazione Culturale FUJI - APSâ.
LâAssociazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunitĂ tra uomini e donne.
Lâ Associazione avrĂ durata illimitata.
LâAssociazione fissa la propria sede in Brescia (BS).
Il trasferimento della sede legale allâinterno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrĂ essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
LâAssociazione potrĂ istituire sedi secondarie in Italia o allâestero. Lâorganizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarĂ disciplinato da apposito Regolamento.
ART. 2 â FinalitĂ e attivitĂ di interesse generale
LâAssociazione persegue, senza scopo di lucro, finalitĂ civiche, solidaristiche e di utilitĂ sociale.
LâAssociazione, per il raggiungimento delle proprie finalitĂ , avvalendosi prevalentemente dellâattivitĂ di volontariato dei propri soci, svolge in favore dei propri soci, di loro familiari e di terzi, in via principale, le seguenti attivitĂ di interesse generale:
- organizzazione e gestione di attivitĂ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivitĂ , anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivitĂ di interesse generale;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivitĂ di interesse generale;
- promozione della cultura della legalitĂ , della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- organizzazione e gestione di attivitĂ turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
LâAssociazione, pertanto, potrĂ svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attivitĂ :
- promuovere lo scambio ed il confronto tra il popolo, la cultura e la tradizione del Giappone e il popolo, la cultura e la tradizione dellâItalia, operando precipuamente nella provincia di Brescia, ampliando la conoscenza reciproca per mezzo di contatti fra persone, enti e/o associazioni, e tutti gli altri strumenti adatti allo scopo;
- promuovere la conoscenza e la diffusione della lingua e dei valori culturali giapponesi tra persone, educatori, insegnanti ed operatori didattici affinchĂŠ ne possano trasmettere ad altri i principi fondamentali facilitando l'integrazione tra le culture del Giappone e dellâItalia;
- porsi come punto di riferimento per coloro che vogliano approfondire i valori propri del pensiero e della prassi della propria tradizione culturale, di quella dei paesi orientali e, in generale, degli altri popoli;
- promuovere convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti e spettacoli, corsi di lingue, corsi su arti e tecniche proprie della cultura giapponese;
- occuparsi della pubblicazione di materiale formativo e informativo delle proprie attivitĂ e delle attivitĂ di altre associazioni similari, nonchĂŠ di ricerche o studi inerenti e rapportabili agli scopi prefissati;
- organizzare viaggi, visite, eventi ed attivitĂ artistiche e culturali utili a raggiungere gli scopi dellâassociazione;
LâAssociazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltĂ di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attivitĂ diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attivitĂ di interesse generale.
Al fine di finanziare le proprie attivitĂ di interesse generale lâAssociazione potrĂ , infine, porre in essere attivitĂ ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.
TITOLO II - SOCI
ART. 3 â Ammissione
Sono soci dellâAssociazione tutte le persone fisiche di etĂ superiore ai quattordici anni compiuti, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalitĂ dellâAssociazione e sâimpegnano per realizzarle versando lâeventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La domanda di adesione dei minorenni deve essere sottoscritta dal genitore, o chi ne fa le veci, che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dellâassociazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
In caso di adesione allâAssociazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale dovrĂ essere superiore al cinquanta per cento degli enti soci.
Chi intende aderire allâAssociazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalitĂ che la stessa si propone e lâimpegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senzâaltro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 giorni dallâadozione, cosicchĂŠ questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sullâistanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.
ART. 4 â Adesione e attivitĂ di volontariato
Lâadesione allâAssociazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.
Lâadesione allâAssociazione comporta per il socio il diritto di voto nellâAssemblea.
Per i soci minorenni il diritto di voto è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalitĂ associative. Ă pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
Sono da annoverarsi tra i soci a tutti gli effetti i cosiddetti soci onorari, cioè persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione e alle attività dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento della quota annuale.
LâAssociazione nello svolgimento delle proprie attivitĂ si avvale in modo prevalente dellâattivitĂ di volontariato dei propri soci o delle persone soci agli enti soci, iscritti in un apposito Registro.
LâattivitĂ di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietĂ .
LâattivitĂ del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; lâAssociazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per lâattivitĂ prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.
La qualitĂ di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con lâAssociazione.
LâAssociazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dellâattivitĂ di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalitĂ .
In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nellâattivitĂ non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.
ART. 5 â Perdita della qualitĂ di socio
La qualitĂ di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Chiunque aderisce allâAssociazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontĂ di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.
La comunicazione è annotata nel Libro Soci.
Il mancato pagamento della quota di adesione annuale, entro i termini e le modalitĂ previsti dal Consiglio Direttivo, comporta lâautomatica decadenza dalla qualifica di socio, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro Soci.
Il socio che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.
La deliberazione è comunicata allâinteressato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro Soci.
Nel caso lâescluso non condivida le ragioni dellâesclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio dei Probiviri, organo interno di garanzia, di cui al presente Statuto; in tal caso lâefficacia della deliberazione dâesclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
ART. 6 â Volontari e Assicurazioni Obbligatorie
I volontari dellâAssociazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dellâattivitĂ di volontariato, nonchĂŠ per la responsabilitĂ civile verso terzi.
TITOLO III - ORGANI
ART. 7 â Organi dellâAssociazione
Sono organi dellâAssociazione:
a) lâAssemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) lâOrgano di Controllo e di Revisione Legale.
ART. 8 â Composizione dellâAssemblea
LâAssemblea è composta da tutti i soci dellâAssociazione ed è lâorgano sovrano della stessa.
NellâAssemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel Libro Soci. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
LâAssemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dallâAssemblea.
ART. 9 â Convocazione
LâAssemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta allâanno, entro il mese di aprile, per lâapprovazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo.
LâAssemblea è convocata dal Presidente dellâAssociazione, senza obblighi di forma, purchĂŠ con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.
Lâavviso deve contenere lâindicazione del luogo, del giorno e dellâora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e lâelenco delle materie da trattare.
LâAssemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo dei soci.
LâAssemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purchĂŠ in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarĂ stabilito in apposito Regolamento, purchĂŠ sia possibile verificare l'identitĂ del socio che partecipa e vota.
Delle riunioni dellâAssemblea sarĂ redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
ART. 10 â Assemblea ordinaria
AllâAssemblea convocata in seduta ordinaria compete:
a) lâelezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonchĂŠ del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
c) lâelezione e la revoca del Collegio dei Probiviri;
d) la nomina e la revoca dellâOrgano di Controllo, se è o si ritiene necessario;
e) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
f) la determinazione degli indirizzi generali dellâattivitĂ dellâAssociazione;
g) lâapprovazione dellâeventuale Regolamento che disciplina lâorganizzazione ed il funzionamento dellâAssociazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonchĂŠ lâorganizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
h) lâapprovazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;
i) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dellâAssemblea ordinaria.
LâAssemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metĂ dei soci, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
LâAssemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.
Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.
Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci, nei limiti di legge.
ART. 11 â Assemblea straordinaria
AllâAssemblea convocata in seduta straordinaria compete:
a. la modifica dellâatto costitutivo e dello statuto;
b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dellâAssociazione;
c. la devoluzione del patrimonio;
d. la deliberazione sulla responsabilitĂ dei componenti degli organi sociali e sullâeventuale promozione dellâazione di responsabilitĂ nei loro confronti.
LâAssemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metĂ dei soci presenti in proprio o per delega.
In seconda convocazione lâAssemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metĂ dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.
Lo scioglimento dellâAssociazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dallâAssemblea straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilitĂ , gli amministratori non hanno diritto di voto.
Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci, nei limiti di legge.
ART. 12 â Il Consiglio Direttivo
LâAssociazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dallâAssemblea.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni, possono essere rieletti e cessano con lâapprovazione del bilancio consuntivo relativo allâultimo esercizio della loro carica.
Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto lâAssemblea.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lâattivitĂ prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metĂ dei suoi membri e comunque almeno due volte allâanno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
Per la validitĂ delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di paritĂ prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio potrĂ riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purchĂŠ sia possibile verificare l'identitĂ dei consiglieri partecipanti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal piÚ anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.
Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dellâimmagine dellâAssociazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dellâAssemblea.
La deliberazione è comunicata allâinteressato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.
Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dellâAssemblea; in tal caso lâefficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dellâultima procedura di nomina dellâOrgano, nellâordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederĂ alla convocazione dellâAssemblea per eleggere il consigliere.
I nuovi eletti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dellâintero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il piĂš anziano di etĂ tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederĂ , senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo, tramite assemblea ordinaria.
Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
ART. 13 - Le competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio è investito dei piĂš ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dellâAssociazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione allâAssemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo lâapprovazione dellâAssemblea.
Il Consiglio Direttivo individuerĂ nei limiti ex lege previsti, le attivitĂ diverse rispetto a quelle di interesse generale, purchĂŠ ad esse secondarie e strumentali.
ART. 14 â Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dellâAssociazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia giĂ provveduto lâAssemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente piĂš anziano di etĂ .
Il Presidente dura in carica due anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con lâapprovazione del bilancio consuntivo relativo allâultimo esercizio del suo mandato.
LâAssemblea, con il voto favorevole della metĂ piĂš uno dei soci, può revocare il Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente lâAssociazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Il Presidente cura lâesecuzione dei deliberati dellâAssemblea.
Al Presidente compete lâespletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessitĂ ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.
Il Presidente convoca e presiede lâAssemblea, il Consiglio Direttivo e cura lâesecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dellâAssociazione; verifica lâosservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.
Il Presidente cura e garantisce lâidonea pubblicitĂ degli atti, dei registri e dei libri associativi.
ART. 15 â Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito allâesercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dellâimpedimento del Presidente.
ART. 16 â Il Segretario del Consiglio Direttivo
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dellâAssemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nellâespletamento delle proprie attivitĂ . Cura altresĂŹ la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.
ART. 17 â LâOrgano di Controllo
LâAssemblea può nominare lâOrgano di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.
LâOrgano di Controllo è monocratico.
LâOrgano di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con lâapprovazione del bilancio consuntivo relativo allâultimo esercizio del suo mandato.
LâOrgano di Controllo, nei casi previsti dalla legge, deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui allâart. 2397, comma secondo, del Codice Civile.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonchĂŠ sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
AllâOrgano di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalitĂ civiche, solidaristiche e di utilitĂ sociale, nonchĂŠ, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformitĂ alla Legge.
LâOrgano di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Qualora previsto dalla Legge, allâOrgano di Controllo è pure deputato il controllo contabile.
ART. 18 - Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea.
Non può essere nominato membro del Collegio, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Il Collegio dura in carica per due anni, sino a che non sia stato nominato il nuovo organo, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio completo della carica. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti alla prima riunione utile. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e lâAssociazione o i suoi Organi, comprese quelle relative al diniego allâiscrizione in qualitĂ di Socio, alla revoca o decadenza dei consiglieri.
Il Collegio dei Probiviri dovrĂ riunirsi entro trenta giorni dalla ricezione dellâistanza da parte dellâinteressato, e dovrĂ esprimersi entro centocinquanta giorni da tale data.
Esso giudicherĂ ex bono et aequo senza formalitĂ di procedura.
Lâincarico di membro del Collegio è incompatibile con la carica di consigliere e di componente dellâOrgano di Controllo. Avverso il giudizio del Collegio dei Probiviri è possibile ricorrere al giudice ordinario.
TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO
ART. 19 â Risorse economiche
LâAssociazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attivitĂ da:
- quote di adesione annuali;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attivitĂ di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dallâesercizio delle attivitĂ di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attivitĂ diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
- entrate derivanti dalle attivitĂ di cui allâart. 79 e allâart. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
- entrate da attivitĂ commerciali, nei limiti ex lege previsti;
- ogni altra attivitĂ compatibile con le finalitĂ perseguite dallâAssociazione.
ART. 20 â Patrimonio, contributi e convenzioni.
Il patrimonio dellâAssociazione è costituito da beni mobili e immobili.
Tutti i beni appartenenti allâAssociazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i soci.
Lâimporto della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.
La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio dâinventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalitĂ statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
ART. 21 â Bilancio
Per ogni esercizio sociale, lâAssociazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.
Lâesercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con lâindicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, lâandamento economico e gestionale dellâAssociazione e le modalitĂ di perseguimento delle finalitĂ statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attivitĂ diverse.
Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per lâanno di riferimento, nonchĂŠ una breve relazione sullâandamento economico â finanziario prefigurato.
Nei casi previsti dalla legge, lâAssociazione redigerĂ il bilancio sociale.
Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre allâapprovazione dellâAssemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dellâAssociazione nei quindici giorni che precedono lâAssemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli soci. La richiesta di copie è soddisfatta dallâAssociazione a spese del richiedente.
ART. 22 â Avanzi di gestione
Il patrimonio dellâAssociazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attivitĂ di interesse generale meglio individuate allâart. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalitĂ civiche, solidaristiche e di utilitĂ sociale.
Ă in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dellâart. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
ART. 23 â Libri Sociali Obbligatori
LâAssociazione tiene:
- il Registro dei Volontari;
- il Libro Soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dellâAssemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle delibere del Collegio dei Probiviri;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dellâOrgano di Controllo;
- il Libro degli Inventari.
I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherĂ al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dellâistanza, specificando le eventuali modalitĂ di presa in visione o di estrazione delle copie.
Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dellâOrgano di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa allâOrgano di Controllo stesso.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 24 â Scioglimento
In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dellâAssociazione il patrimonio residuo non potrĂ essere distribuito tra i fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarĂ devoluto previo parere positivo dellâUfficio o dallâEnte a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Associazione di Promozione Sociale, secondo le determinazioni dellâAssemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 25 â Legge applicabile
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.
ART. 26 â Norma transitoria
Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono lâiscrizione dellâAssociazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dallâiscrizione dellâAssociazione nel predetto Registro.