Statuto

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“ASSOCIAZIONE CULTURALE FUJI - Associazione di promozione sociale”

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

È costituita l’Associazione denominata “Associazione Culturale FUJI - Associazione di Promozione Sociale o APS“, di seguito denominata semplicemente Associazione.
L’Associazione utilizza quale acronimo “Associazione Culturale FUJI - APS.
L’Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l’indicazione di “Associazione Culturale FUJI - Associazione di promozione sociale” o “Associazione Culturale FUJI - APS”.
L’Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.
L’ Associazione avrà durata illimitata.
L’Associazione fissa la propria sede in Brescia (BS).
Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all’estero. L’organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Finalità e attività di interesse generale

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, avvalendosi prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri soci, svolge in favore dei propri soci, di loro familiari e di terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:
   - organizzazione e gestione di attivitĂ  culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivitĂ , anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivitĂ  di interesse generale;
   - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivitĂ  di interesse generale;
   - promozione della cultura della legalitĂ , della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
   - organizzazione e gestione di attivitĂ  turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
L’Associazione, pertanto, potrà svolgere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
   - promuovere lo scambio ed il confronto tra il popolo, la cultura e la tradizione del Giappone e il popolo, la cultura e la tradizione dell’Italia, operando precipuamente nella provincia di Brescia, ampliando la conoscenza reciproca per mezzo di contatti fra persone, enti e/o associazioni, e tutti gli altri strumenti adatti allo scopo;
   - promuovere la conoscenza e la diffusione della lingua e dei valori culturali giapponesi tra persone, educatori, insegnanti ed operatori didattici affinchĂŠ ne possano trasmettere ad altri i principi fondamentali facilitando l'integrazione tra le culture del Giappone e dell’Italia;
   - porsi come punto di riferimento per coloro che vogliano approfondire i valori propri del pensiero e della prassi della propria tradizione culturale, di quella dei paesi orientali e, in generale, degli altri popoli;
   - promuovere convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti e spettacoli, corsi di lingue, corsi su arti e tecniche proprie della cultura giapponese;
   - occuparsi della pubblicazione di materiale formativo e informativo delle proprie attivitĂ  e delle attivitĂ  di altre associazioni similari, nonchĂŠ di ricerche o studi inerenti e rapportabili agli scopi prefissati;
   - organizzare viaggi, visite, eventi ed attivitĂ  artistiche e culturali utili a raggiungere gli scopi dell’associazione;
L’Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l’Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II - SOCI

ART. 3 – Ammissione

Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche di età superiore ai quattordici anni compiuti, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’Associazione e s’impegnano per realizzarle versando l’eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. La domanda di adesione dei minorenni deve essere sottoscritta dal genitore, o chi ne fa le veci, che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
In caso di adesione all’Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti soci.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 giorni dall’adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

ART. 4 – Adesione e attività di volontariato

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.
L’adesione all’Associazione comporta per il socio il diritto di voto nell’Assemblea.
Per i soci minorenni il diritto di voto è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.
Sono da annoverarsi tra i soci a tutti gli effetti i cosiddetti soci onorari, cioè persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione e alle attività dell'Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento della quota annuale.
L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci o delle persone soci agli enti soci, iscritti in un apposito Registro.
L’attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l’Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, fatto salvo quanto previsto al comma precedente, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

ART. 5 – Perdita della qualità di socio

La qualitĂ  di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Chiunque aderisce all’Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.
La comunicazione è annotata nel Libro Soci.
Il mancato pagamento della quota di adesione annuale, entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l’automatica decadenza dalla qualifica di socio, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro Soci.
Il socio che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.
La deliberazione è comunicata all’interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro Soci.
Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio dei Probiviri, organo interno di garanzia, di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 6 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell’Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III - ORGANI

ART. 7 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:
   a) l’Assemblea;
   b) il Consiglio Direttivo;
   c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
   d) il Collegio dei Probiviri;
   e) l’Organo di Controllo e di Revisione Legale.

ART. 8 – Composizione dell’Assemblea

L’Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione ed è l’organo sovrano della stessa.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel Libro Soci. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea.

ART. 9 – Convocazione

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.
L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata di almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea può riunirsi in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, ovvero anche mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà stabilito in apposito Regolamento, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.
Delle riunioni dell’Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 10 – Assemblea ordinaria

All’Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:
   a) l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonchĂŠ del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
   b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
   c) l’elezione e la revoca del Collegio dei Probiviri;
   d) la nomina e la revoca dell’Organo di Controllo, se è o si ritiene necessario;
   e) la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
   f) la determinazione degli indirizzi generali dell’attivitĂ  dell’Associazione;
   g) l’approvazione dell’eventuale Regolamento che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonchĂŠ l’organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
   h) l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;
   i) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell’Assemblea ordinaria.
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.
L’Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.
Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno diritto di voto.
Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci, nei limiti di legge.

ART. 11 – Assemblea straordinaria

All’Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:
   a. la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto;
   b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
   c. la devoluzione del patrimonio;
   d. la deliberazione sulla responsabilitĂ  dei componenti degli organi sociali e sull’eventuale promozione dell’azione di responsabilitĂ  nei loro confronti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti in proprio o per delega.
In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall’Assemblea straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilitĂ , gli amministratori non hanno diritto di voto.
Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci, nei limiti di legge.

ART. 12 – Il Consiglio Direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall’Assemblea.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni, possono essere rieletti e cessano con l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
Per la validitĂ  delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di paritĂ  prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio potrĂ  riunirsi anche telematicamente, secondo quanto previsto da apposito Regolamento, purchĂŠ sia possibile verificare l'identitĂ  dei consiglieri partecipanti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal piÚ anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.
Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell’Assemblea.
La deliberazione è comunicata all’interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.
Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell’Assemblea; in tal caso l’efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione utile, ricorrendo a coloro che risultano non eletti in occasione dell’ultima procedura di nomina dell’Organo, nell’ordine di preferenza da essa risultante. Qualora non fosse possibile ricorrervi, il Consiglio provvederà alla convocazione dell’Assemblea per eleggere il consigliere.
I nuovi eletti, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell’intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo, tramite assemblea ordinaria.
Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

ART. 13 - Le competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci dopo l’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo individuerĂ  nei limiti ex lege previsti, le attivitĂ  diverse rispetto a quelle di interesse generale, purchĂŠ ad esse secondarie e strumentali.

ART. 14 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l’Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.
Il Presidente dura in carica due anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio del suo mandato.
L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei soci, può revocare il Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea.
Al Presidente compete l’espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell’Associazione; verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.
Il Presidente cura e garantisce l’idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 15 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

ART. 16 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ART. 17 – L’Organo di Controllo

L’Assemblea può nominare l’Organo di Controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.
L’Organo di Controllo è monocratico.
L’Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio del suo mandato.
L’Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge, deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonchĂŠ sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
All’Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.
L’Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Qualora previsto dalla Legge, all’Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

ART. 18 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea.
Non può essere nominato membro del Collegio, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Il Collegio dura in carica per due anni, sino a che non sia stato nominato il nuovo organo, e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio completo della carica. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti alla prima riunione utile. Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, comprese quelle relative al diniego all’iscrizione in qualità di Socio, alla revoca o decadenza dei consiglieri.
Il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza da parte dell’interessato, e dovrà esprimersi entro centocinquanta giorni da tale data.
Esso giudicherĂ  ex bono et aequo senza formalitĂ  di procedura.
L’incarico di membro del Collegio è incompatibile con la carica di consigliere e di componente dell’Organo di Controllo. Avverso il giudizio del Collegio dei Probiviri è possibile ricorrere al giudice ordinario.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 19 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
   - quote di adesione annuali;
   - contributi pubblici e privati;
   - rimborsi derivanti da convenzioni;
   - donazioni e lasciti testamentari;
   - rendite patrimoniali;
   - entrate derivanti da attivitĂ  di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
   - rimborsi spesa derivanti dall’esercizio delle attivitĂ  di interesse generale;
   - entrate derivanti dalle attivitĂ  diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti ex lege previsti;
   - entrate derivanti dalle attivitĂ  di cui all’art. 79 e all’art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti ex lege previsti;
   - entrate da attivitĂ  commerciali, nei limiti ex lege previsti;
   - ogni altra attivitĂ  compatibile con le finalitĂ  perseguite dall’Associazione.

ART. 20 – Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili.
Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i soci.
L’importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.
La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.
I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.
Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 21 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l’Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.
L’esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.
Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l’anno di riferimento, nonché una breve relazione sull’andamento economico – finanziario prefigurato.
Nei casi previsti dalla legge, l’Associazione redigerà il bilancio sociale.
Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

ART. 22 – Avanzi di gestione

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all’art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 23 – Libri Sociali Obbligatori

L’Associazione tiene:
   - il Registro dei Volontari;
   - il Libro Soci;
   - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
   - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
   - il libro delle adunanze e delle delibere del Collegio dei Probiviri;
   - il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo;
   - il Libro degli Inventari.
I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.
Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all’Organo di Controllo stesso.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell’Ufficio o dall’Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad altra Associazione di Promozione Sociale, secondo le determinazioni dell’Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 25 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

ART. 26 – Norma transitoria

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall’iscrizione dell’Associazione nel predetto Registro.